Con l’ordinanza n. 19790 depositata il 14 giugno 2026 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani), la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito in modo significativo i confini di applicazione del cosiddetto cram down fiscale e previdenziale nell’ambito del concordato preventivo, statuendo che l’istituto non è utilizzabile per i concordati in continuità nella vigenza dell’art. 88, comma 2‑bis, del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) nella formulazione previgente alla riforma del 2024.
La controversia verteva sulla possibilità che il tribunale omologasse un piano di concordato in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, convertendo tale dissenso in voto favorevole (meccanismo noto come cram down fiscale e previdenziale). La Cassazione ha ritenuto che l’art. 88, comma 2‑bis, CCII — così come formulato prima della riscrittura generale dell’articolo ad opera del d.lgs. n. 136/2024 — non autorizzava il tribunale a compiere tale conversione nel caso di concordato in continuità. La norma, infatti, consente l’omologazione “in mancanza di adesione” dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali solo “quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1” e purché, sulla base della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento sia conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
La Corte fonda il proprio orientamento sul testo normativo e sul rinvio operato dall’art. 88 co. 2‑bis all’art. 109 co. 1 CCII. Quest’ultimo comma disciplina le maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato liquidatorio; la disciplina delle maggioranze per il concordato in continuità era invece prevista dal comma 5 dell’art. 109. Il richiamo esplicito al solo comma 1, secondo la Cassazione, documenta la volontà del legislatore di limitare l’applicazione dell’istituto del cram down fiscale e previdenziale al solo concordato liquidatorio, escludendone l’estensione automatica ai piani in continuità.
Dando per acclarata la netta distinzione tra le due principali tipologie di concordato preventivo, liquidatorio ed in continuità non sono poche le conseguenze pratiche per i professionisti del settore:
- Maggior rischio per i piani in continuità: ove l’Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali oppongano il proprio dissenso a un piano in continuità, il tribunale non può, sulla base dell’art. 88 co. 2‑bis previgente, convertire automaticamente il voto contrario in favorevole per realizzare l’omologazione. Ciò rende cruciale il ruolo delle trattative preventive con tali creditori.
- Centralità della relazione del professionista indipendente: la possibile omologazione in mancanza di adesione (ma solo per i casi ammessi dalla norma) richiede comunque un giudizio di convenienza comparata rispetto all’alternativa liquidatoria, basato sulla relazione tecnica.
- Divergenze tra piani: nei concordati liquidatori il cram down fiscale poteva rappresentare uno strumento più efficace per raggiungere l’omologazione nonostante il dissenso di amministrazioni pubbliche; per i piani in continuità tale strada risultava preclusa nel testo previgente.
- Necessità di verifica temporale e normativa: la pronuncia si riferisce espressamente alla vigenza dell’art. 88 co. 2‑bis nella formulazione antecedente alla riforma del 2024. Va quindi verificato caso per caso il testo normativo applicabile ratione temporis, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024.
Va da sè che l’ordinanza sopra richiamata indurrà professionisti ed imprese a curare fin dalle fasi iniziali un dialogo serrato con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali, cercando intese che evitino il dissenso formale.
Sarà,quindi, fondamentale la predisposizione di piani che, qualora non si ottenga l’adesione di tali creditori, siano comunque sostenibili rispetto all’alternativa liquidatoria e corredati di una relazione indipendente solida e dettagliata.
In ultimo, valutare l’opportunità, in presenza di credito pubblico rilevante e di forte opposizione, di optare per soluzioni liquidatorie o per assetti negoziali differenti, laddove il cram down non sia utilizzabile.
Conclusione L’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 chiarisce che, nel periodo di vigenza della versione previgente dell’art. 88 co. 2‑bis CCII, il cram down fiscale e previdenziale era concepito come uno strumento applicabile al concordato liquidatorio e non automaticamente estendibile ai concordati in continuità. La pronuncia sottolinea l’importanza del rinvio testuale all’art. 109 co. 1 e impone agli operatori una gestione preventiva e negoziale più attenta nei rapporti con il fisco e gli enti previdenziali se si intende perseguire soluzioni di continuità aziendale.