L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’art. 283 CCII, rappresenta un beneficio a carattere eccezionale e fruibile una sola volta nella vita del debitore (meccanismo “one shot”), che consente a chi versi in condizioni di assoluta incapienza patrimoniale e reddituale di ottenere la liberazione dai debiti residui senza il previo esperimento di una procedura liquidatoria. La concessione non è tuttavia automatica: l’art. 283, comma 7, CCII subordina il beneficio a un rigoroso vaglio giudiziale sulla meritevolezza del debitore, richiedendo che il sovraindebitamento non sia riconducibile a dolo, colpa grave o frode.
È proprio sul confine tra colpa lieve e colpa grave che si colloca la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 9 aprile 2025. Nel caso esaminato, il debitore istante aveva reso, in sede di richiesta di finanziamento, dichiarazioni non pienamente veritiere sulla propria situazione patrimoniale e reddituale. La reale condizione economica, tuttavia, risultava comunque desumibile con ordinaria diligenza dalla documentazione allegata alla stessa richiesta di fido. Il Collegio ha ritenuto che una condotta dichiarativa di questo tipo non veritiera nella forma, ma sostanzialmente neutralizzata dalla documentazione prodotta integra colpa lieve, non ascrivibile a dolo o colpa grave, e non precluda pertanto il giudizio di meritevolezza ai fini dell’esdebitazione.
L’aspetto più rilevante della motivazione non risiede tanto nella qualificazione della colpa in sé, quanto nel metodo di accertamento adottato: la condotta del debitore non viene valutata in astratto, ma collocata nel contesto relazionale del rapporto di credito, tenendo conto di ciò che il creditore poteva e avrebbe dovuto conoscere attraverso un ordinario apprezzamento della documentazione ricevuta. Un approccio che, pur muovendo dalla prospettiva del debitore, proietta un fascio di luce anche sulla qualità dell’istruttoria di merito creditizio condotta dalla banca.
Il quadro comparato di merito
La pronuncia di Bergamo si inserisce in un filone giurisprudenziale ancora in fase di consolidamento, in assenza di un intervento nomofilattico della Cassazione sul tema. Il confronto con altre decisioni recenti aiuta a definirne la portata.
Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 12 ottobre 2025, ha adottato un orientamento più rigoroso, escludendo qualsiasi automatismo nella concessione del beneficio e richiedendo un accertamento particolarmente stringente della meritevolezza, proporzionato al sacrificio imposto alla massa creditoria. Un utile contrappunto rispetto all’apertura di Bergamo, che dimostra come il favor debitoris manifestato dal Tribunale bergamasco non sia un dato scontato, ma il risultato di un bilanciamento operato caso per caso.
Di segno opposto è la pronuncia con cui il Tribunale di Ferrara, il 28 dicembre 2024, ha negato il beneficio a un ex imprenditore individuale che per anni aveva omesso sistematicamente il versamento dell’IVA. Il raffronto con Bergamo è istruttivo per differenza: mentre nel caso bergamasco la condotta contestata era episodica e collocata all’interno di un procedimento nel quale il creditore disponeva degli strumenti per verificarla, nel caso ferrarese si trattava di un inadempimento sistematico e reiterato nel tempo, non neutralizzabile da alcuna condotta riferibile a un terzo creditore.
Sul diverso versante del presupposto oggettivo dell’incapienza, il Tribunale di Arezzo, il 7 maggio 2026, ha chiarito che il superamento della soglia reddituale di cui all’art. 283, comma 2, CCII non esclude automaticamente l’incapienza, trattandosi di una presunzione legale operante solo al di sotto di tale soglia: superata la quale resta comunque riservata al giudice una valutazione in concreto sulla capacità del debitore di offrire ai creditori un’utilità apprezzabile. La pronuncia rivela come lo stesso metodo rifiuto degli automatismi, valutazione sostanziale delle circostanze concrete impiegato da Bergamo sulla meritevolezza permei anche l’accertamento del presupposto oggettivo dell’incapienza.
Dal confronto emerge una chiave di lettura unificante: i tribunali di merito convergono su un metodo comune, fondato sul rifiuto di automatismi normativi e su una valutazione sostanziale sia dell’incapienza sia della meritevolezza pur restando gli esiti fortemente divergenti, perché la soglia di gravità della condotta del debitore resta un giudizio ineludibilmente casistico.
L’onere di adeguata istruttoria della banca
Un profilo che la pronuncia bergamasca lascia sullo sfondo, ma che merita di essere portato in primo piano in una prospettiva di gestione del credito, è quello dell’onere di adeguata istruttoria gravante sull’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 120 TUB e della disciplina di vigilanza prudenziale in materia di merito creditizio. Se la reale situazione patrimoniale del debitore era desumibile dalla documentazione prodotta, ciò significa, specularmente, che la banca disponeva degli elementi necessari per un apprezzamento più accurato del rischio di credito, a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente; una logica di responsabilizzazione reciproca nel rapporto banca-debitore, particolarmente rilevante per chi opera nella gestione e valorizzazione dei crediti UTP.
Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Bergamo sposta l’attenzione dalla condotta dichiarativa isolata del debitore a un giudizio più ampio, che tiene conto anche del comportamento e degli strumenti conoscitivi a disposizione del creditore. In assenza di un intervento nomofilattico della Cassazione, la materia resta affidata alla giurisprudenza di merito, chiamata a un accertamento fortemente casistico: sarà necessario monitorarne gli sviluppi, nella prospettiva di un consolidamento dei criteri distintivi tra colpa lieve e colpa grave che tenga conto, in modo sempre più sistematico, del ruolo di entrambe le parti del rapporto di credito.