La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 luglio 2026, n. 25083, depositata il 6 settembre 2026, Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo, ha affrontato una questione di particolare rilevanza pratica nell’ambito delle procedure concorsuali, chiarendo le modalità attraverso le quali il Fondo di Garanzia deve far valere il proprio credito nei confronti del debitore assoggettato a fallimento dopo avere corrisposto alla banca finanziatrice le somme garantite.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento che riconosce al credito vantato dal Fondo natura privilegiata. La garanzia pubblica, infatti, costituisce uno strumento di sostegno alle attività produttive e all’accesso al credito delle imprese; ne consegue che le somme recuperate dal Fondo sono assistite dal privilegio.
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda la qualificazione giuridica del rapporto tra Fondo, banca finanziatrice e debitore garantito. La Corte esclude che il Fondo assuma la posizione di coobbligato solidale del debitore. La garanzia pubblica non è diretta ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione altrui nel senso proprio della fideiussione, bensì a tutelare l’intermediario finanziario dal rischio di insolvenza dell’impresa beneficiaria. Da tale impostazione deriva l’inapplicabilità delle limitazioni previste dagli artt. 61 comma 2 della legge fallimentare, norme che disciplinano il concorso tra creditore e coobbligato.
Secondo la Suprema Corte, una volta effettuato il pagamento alla banca, il Fondo acquista un diritto di credito autonomo e distinto rispetto a quello originariamente vantato dall’istituto finanziatore. Tale diritto trova la propria fonte nella disciplina pubblicistica che regola la concessione della garanzia e nella sopravvenuta impossibilità per il beneficiario di realizzare le finalità economiche che avevano giustificato l’intervento pubblico.
La sentenza evidenzia inoltre come il credito del Fondo si formi attraverso una fattispecie complessa e progressiva. Alla concessione della garanzia si aggiungono infatti ulteriori elementi costitutivi: l’insolvenza dell’impresa, la dichiarazione di fallimento, l’escussione della garanzia da parte della banca e il conseguente pagamento da parte del Fondo. In tale prospettiva, il fallimento dell’impresa rappresenta una forma di “distrazione” o comunque di impossibilità di destinare il beneficio pubblico alle finalità originariamente perseguite, con conseguente insorgenza del diritto restitutorio dell’ente garante.
Di particolare interesse risultano le indicazioni operative fornite dalla Corte in ordine alle modalità di partecipazione del Fondo al concorso fallimentare.
La Cassazione distingue nettamente due ipotesi.
Nel primo caso, qualora la banca finanziatrice non abbia ancora presentato domanda di ammissione al passivo per il credito derivante dal finanziamento, il Fondo, dopo l’escussione della garanzia, deve proporre autonomamente domanda di insinuazione al passivo per il recupero delle somme versate, beneficiando della collocazione privilegiata prevista dalla legge. Resta comunque ferma la facoltà della banca di insinuarsi per l’eventuale quota del finanziamento rimasta insoddisfatta.
Nel secondo caso, invece, qualora la banca sia già stata ammessa al passivo per il proprio credito, il Fondo non deve proporre una nuova domanda di ammissione. In tale situazione trova applicazione l’art. 115, comma 2, della legge fallimentare, che disciplina le vicende modificative soggettive del credito già ammesso.
La soluzione adottata dalla Corte risponde all’esigenza di evitare duplicazioni delle poste passive e di preservare la correttezza dello stato passivo. Il principio affermato è che il nuovo creditore deve presentare una domanda di ammissione soltanto quando il credito non sia stato ancora accertato in sede concorsuale; diversamente, in presenza di un credito già ammesso, il trasferimento della titolarità del diritto deve essere gestito mediante il meccanismo previsto dall’art. 115, comma 2, L. Fall.
La sentenza affronta infine il tema delle tutele processuali esperibili contro le annotazioni operate dal curatore. Nel caso di subingresso del Fondo in un credito già ammesso, l’atto con cui il curatore rettifica lo stato passivo sostituendo la banca con il Fondo e riconoscendo a quest’ultimo la collocazione privilegiata è qualificato come atto di amministrazione della procedura. Di conseguenza, esso può essere impugnato da qualsiasi soggetto interessato mediante reclamo ex art. 36 L. Fall. entro il termine di otto giorni. Il decreto del giudice delegato è a sua volta reclamabile davanti al tribunale, la cui decisione resta infine impugnabile mediante ricorso per cassazione.
La decisione assume notevole rilevanza pratica per gli operatori delle procedure concorsuali, poiché definisce in modo chiaro il corretto percorso processuale che il Fondo di Garanzia deve seguire a seconda che il credito della banca sia già stato o meno ammesso al passivo. Viene così delineato un sistema volto a garantire, da un lato, la tutela dell’interesse pubblico sotteso alla garanzia statale e, dall’altro, l’ordinato svolgimento della procedura concorsuale, evitando duplicazioni creditorie e incertezze nella formazione dello stato passivo.