Il MEF avvia la consultazione sul nuovo decreto per gestori e acquirenti di crediti deteriorati
di Avv. Azzurra Sorrentino

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, nota come Secondary Market Directive (SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati. Questa direttiva mira a facilitare lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati nell’Unione Europea, eliminando ostacoli al trasferimento di questi crediti dagli enti creditizi ai nuovi acquirenti e rafforzando le tutele per i debitori, soprattutto i consumatori.

Obiettivi della Direttiva

La SMD, approvata il 24 novembre 2021, stabilisce un quadro normativo comune per:

  1. Gestori di crediti: coloro che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato.
  2. Acquirenti di crediti: coloro che acquistano i diritti del creditore o il contratto di credito deteriorato stesso. Questa direttiva richiede che i gestori di crediti ottengano l’autorizzazione dallo Stato membro d’origine e rispettino rigide norme di governance, controllo interno, antiriciclaggio e gestione delle controversie. Inoltre, gli acquirenti di crediti devono stipulare contratti dettagliati con i gestori, che devono mantenere la responsabilità per tutte le attività di gestione dei crediti.

Principali Disposizioni della Direttiva

  1. Autorizzazione e Governance: I gestori di crediti devono essere autorizzati e dimostrare una buona reputazione e competenza. Devono inoltre avere dispositivi di governance solidi e procedure adeguate per la gestione dei reclami e la prevenzione del riciclaggio di denaro.
  2. Registro Pubblico: Gli Stati membri devono creare e mantenere un registro pubblico dei gestori di crediti autorizzati.
  3. Contratti tra acquirenti e gestori: I rapporti tra acquirenti di crediti e gestori devono essere regolati da contratti che dettagliano le attività di gestione e la remunerazione dei gestori.
  4. Obblighi Informativi: Gli enti creditizi devono fornire ai potenziali acquirenti informazioni dettagliate sui crediti deteriorati per permettere una valutazione accurata del loro valore.
  5. Responsabilità del Gestore: I gestori di crediti rimangono pienamente responsabili anche se esternalizzano alcune attività di gestione.
  6. Trasferimento dei Crediti: Gli enti creditizi devono informare periodicamente le autorità competenti sui trasferimenti di crediti deteriorati.
  7. Partecipazione alla Centrale dei Rischi: Gli acquirenti di crediti devono partecipare alla Centrale dei Rischi e rispettare gli obblighi di segnalazione.
  8. Informazioni per la due diligence: Gli Stati membri devono garantire che gli enti creditizi forniscano ai potenziali acquirenti tutte le informazioni relative al credito, al contratto di origine e alle garanzie reali, permettendo una valutazione accurata del valore dei diritti del creditore.
  9. Nomina di un gestore di crediti: Gli acquirenti di crediti devono nominare un gestore di crediti, una banca o altro soggetto autorizzato: a) se l’acquirente è domiciliato o ha sede legale nell’UE, la nomina è obbligatoria solo per la gestione dei crediti verso i consumatori; b) se l’acquirente non è domiciliato o non ha sede legale nell’UE, la nomina è obbligatoria per la gestione di crediti verso persone fisiche e PMI.
  10. Designazione dell’autorità competente: Gli Stati membri devono designare un’autorità competente per esercitare poteri di vigilanza, indagine e sanzione sui gestori di crediti e, se applicabile, sui fornitori di servizi di gestione dei crediti esternalizzati. Questa autorità ha vari poteri, tra cui:
    • Concedere, rifiutare e revocare l’autorizzazione ai gestori di crediti.
    • Effettuare ispezioni in loco e da remoto.
    • Imporre sanzioni amministrative.
    • Revisionare i contratti di esternalizzazione.
    • Richiedere ai gestori di crediti di aggiornare i loro dispositivi di governance e i meccanismi di controllo interno.
  11. Meccanismo di trattamento dei reclami: I gestori di crediti devono istituire un sistema efficace e trasparente per il trattamento dei reclami presentati dai debitori.

Il decreto legislativo comporterà modifiche significative al Testo Unico Bancario, introducendo una nuova figura di “gestore dei crediti in sofferenza” sotto la vigilanza della Banca d’Italia. Saranno inoltre apportate modifiche per migliorare la trasparenza e la disciplina sanzionatoria.

Le modifiche previste sono:

  • Introduzione di un nuovo capo nel TUB dedicato all’acquisto e gestione di crediti in sofferenza.
  • Obbligo per gli acquirenti di crediti in sofferenza di nominare gestori autorizzati.
  • Nuove disposizioni per la detenzione di fondi da parte dei gestori di crediti.
  • Estensione dell’obbligo informativo al debitore ceduto anche quando il cessionario è una banca o un intermediario finanziario.

La Banca d’Italia sarà l’autorità competente per la vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza, con poteri di indagine, ispezione e sanzionatori.

La direttiva prevede una norma transitoria che consente ai soggetti già attivi nella gestione dei crediti deteriorati di continuare a operare fino al 29 giugno 2024 o fino all’ottenimento dell’autorizzazione necessaria.

Il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 rappresenta un passo significativo verso la creazione di un mercato unico per i crediti deteriorati nell’Unione Europea, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza, la tutela dei consumatori e la stabilità finanziaria. Il MEF invita tutte le parti interessate a partecipare alla consultazione per contribuire alla definizione del quadro normativo finale.

Pubblicato il

07 / 07 / 2024

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