Con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Crotone – accogliendo un ricorso ex artt. 18 e 19 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), presentato da un’impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi (CNC) – ha disposto una misura cautelare atipica, inibendo a un istituto di credito la segnalazione a sofferenza della posizione debitoria dell’istante presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Il divieto, a carattere temporaneo, è stato motivato dall’esigenza di preservare le condizioni necessarie allo sviluppo delle trattative nell’ambito della procedura negoziale.
L’ordinanza si colloca all’interno della nuova cornice normativa delineata dal d.lgs. n. 136/2024 (c.d. “Correttivo ter”), che ha significativamente inciso sulla disciplina dei rapporti tra imprese in crisi e sistema bancario, prevedendo, tra l’altro, un più stretto bilanciamento tra tutela dell’iniziativa imprenditoriale e rispetto delle regole di vigilanza prudenziale.
Il caso esaminato
La società ricorrente aveva omesso il pagamento dell’ultima rata semestrale di un mutuo ipotecario per € 145.000, parte di un finanziamento di 4 milioni. Contestualmente, risultava pendente un pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, avviato in data antecedente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ex art. 12 CCII.
Oltre alla conferma delle misure protettive, l’impresa ha chiesto – ed ottenuto – la concessione di una misura cautelare che inibisse alla banca l’iniziativa di segnalazione a sofferenza, ritenuta idonea a compromettere l’accesso al credito e, con esso, la realizzabilità del piano industriale di risanamento.
L’ordinanza richiama esplicitamente la ratio sottesa all’art. 16, comma 5, CCII – come novellato dal Correttivo ter – che prevede l’obbligo per le banche di partecipare attivamente e in modo informato alle trattative, vietando che l’accesso alla CNC possa costituire, di per sé, motivo di revoca o sospensione delle linee di credito, o giustificazione per una diversa classificazione del credito.
Tuttavia, il medesimo comma precisa che l’eventuale riclassificazione o sospensione può comunque essere legittimamente disposta qualora imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale. In tale prospettiva, si pone il problema interpretativo di quale disciplina prevalga in caso di contrasto.
La risposta sembra suggerita dallo stesso impianto del CCII riformato: la normativa in materia di composizione negoziata non esclude affatto, ma anzi presuppone, la coesistenza con gli obblighi derivanti dalla vigilanza prudenziale, che non possono essere elusi nemmeno in funzione dell’obiettivo -pur rilevante- della continuità aziendale.
Il Correttivo ter ha inoltre chiarito, all’art. 2, la natura e la funzione delle misure cautelari nella CNC, specificando che il giudice può adottare quei provvedimenti che appaiano, secondo le circostanze, i più idonei a garantire il buon esito delle trattative. Ne deriva l’ammissibilità di misure “atipiche”, non espressamente previste dalla legge, ma funzionali alla tutela del patrimonio o della continuità aziendale.
È in tale contesto che si inserisce la richiesta – sempre più frequente – di inibire alle banche la segnalazione a sofferenza dell’impresa nella Centrale Rischi. La giurisprudenza di merito si è mostrata in alcuni casi ricettiva, valorizzando il principio del favor debitoris. Tuttavia, tale approccio comporta implicazioni non trascurabili.
Ed invero, pur riconoscendo la funzionalità della misura inibitoria rispetto agli obiettivi della CNC, essa solleva interrogativi in ordine alla sua legittimità. Il dovere di segnalazione delle esposizioni deteriorate costituisce un obbligo imposto alle banche dalla normativa di vigilanza e dalle “istruzioni di vigilanza” della Banca d’Italia (Circ. n. 139/1991), la cui inosservanza può determinare profili di responsabilità anche in sede regolamentare.
Attualmente, peraltro, la Centrale Rischi non prevede una classificazione specifica per le imprese assoggettate alla CNC, a differenza di quanto avviene per altre procedure (es. concordato preventivo). Ne consegue un margine di incertezza che rende ancor più problematica la posizione delle banche, chiamate a valutare – in fase iniziale e sulla base di informazioni ancora frammentarie – la sostenibilità del piano di risanamento e la classificazione del credito.
Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Crotone offre un’interessante occasione di riflessione sull’attuale tensione tra esigenze di sostegno al risanamento e rispetto degli obblighi imposti al sistema bancario. Essa pone in evidenza un vuoto normativo che potrebbe trovare composizione solo attraverso un ulteriore intervento chiarificatore da parte del legislatore o della stessa Banca d’Italia.
In mancanza, permane il rischio che decisioni cautelari – pur ispirate a finalità di salvaguardia dell’impresa – si traducano, in concreto, in un’indebita compressione della funzione segnaletica del sistema bancario, con potenziali ricadute negative sull’equilibrio complessivo del mercato del credito.