La sentenza della Corte di Cassazione n. 23834 del 25 agosto 2025 si inserisce nell’ambito della disciplina delle cessioni di crediti in blocco e chiarisce con nettezza i principi riguardanti l’onere della prova della titolarità del credito. In particolare, il caso riguardava un cessionario di un credito bancario che si opponeva al decreto di esecutività dello stato passivo di un fallimento, sostenendo che la sua pretesa non era stata adeguatamente dimostrata; il Tribunale adito, dunque, aveva escluso la pretesa, ritenendo che non fosse stata fornita prova della titolarità del credito ceduto.
Il Tribunale aveva evidenziato che, nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), non risultavano indicati i crediti ceduti, e che per l’individuazione di questi crediti si faceva rimando alla consultazione di un sito internet del cessionario. Tuttavia, su tale sito non appariva il credito contestato, rendendo difficile la dimostrazione della titolarità da parte del cessionario.
Il cessionario aveva, quindi, proposto ricorso in Cassazione, contestando il decreto e lamentando che, in presenza di dubbi sulla effettiva cessione del credito, sarebbe stato suo dovere, ai sensi dell’art. 1189 del Codice Civile, attivarsi per ottenere chiarimenti: avrebbe dovuto, ad esempio, interpellare il creditore cedente o proporre un’azione di verifica e accertamento per stabilire chi fosse effettivamente il soggetto legittimato a ricevere la prestazione. In alternativa, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comunque eseguire il pagamento al soggetto apparente, cioè al debitore che, pur non essendo titolare del credito, si presentava come tale.
Gli ermellini, tuttavia, hanno respinto il ricorso, ritenendo che le tesi del cessionario fossero manifestamente infondate. La Corte ha ricordato che, secondo il principio consolidato in diritto, “chi subisce l’azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad individuare il proprio creditore”, cioè il debitore può pagare al soggetto che appare come titolare del credito senza dover compiere ulteriori verifiche. Tuttavia, è chi agisce in giudizio, ovvero il creditore che chiede l’adempimento, che deve dimostrare di essere effettivamente il titolare del diritto. In altre parole, il principio fondamentale consta nel fatto che é il soggetto che agisce in giudizio a dover provare la legittimazione passiva e la titolarità del credito. La Corte ha puntualizzato che questa regola si applica anche nel contesto delle cessioni, ribadendo che la prova della titolarità del credito spetta al cessionario, non al debitore.
La sentenza ha inoltre sottolineato come la mera presenza di documentazione attestante l’esistenza di un credito, come copie di fatture o altre registrazioni, non costituisca di per sé prova definitiva della titolarità del diritto. La Corte ha infatti evidenziato che «il mero possesso da parte del cessionario di documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto». Ciò significa che, anche se il cessionario avesse in suo possesso tutta la documentazione comprovante l’esistenza del credito, questa non sarebbe sufficiente a dimostrare che il credito appartenga a lui, laddove non vi sia una chiara e dimostrabile cessione in conformità alle norme di legge.
La pronuncia si inserisce in una serie di pronunce, tra cui l’ordinanza n. 23849 dello stesso giorno, che ha ribadito analoghi principi, facendo ulteriore chiarezza sulla distribuzione dell’onere probatorio in materia di cessioni di crediti, specialmente in ambito di crediti in blocco. La Cassazione ha quindi riaffermato l’importanza del rispetto delle regole sull’onere della prova, precisando che la prova della titolarità del credito dev’essere fornita dal cessionario e non può essere sostituita dalla mera produzione di documenti.
In conclusione, questa decisione rafforza il principio che in caso di cessione di crediti, superficie importante del diritto commerciale e bancario, è il cessionario a dover dimostrare di essere il legittimo titolare.