L’annosa e complessa questione della nullità parziale delle fideiussioni redatte su modello ABI (Associazione Bancaria Italiana), a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 2005 che ne ha censurato alcune clausole per violazione della normativa antitrust, torna prepotentemente al centro del dibattito giudiziario.
Il Tribunale di Siracusa ha sottoposto alle Sezioni Unite della Cassazione tre distinti quesiti in materia di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato da Banca d’Italia (provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005).
- Ambito temporale della nullità
Si chiede se una fideiussione che riproduce le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., dichiarate anticoncorrenziali da Banca d’Italia, possa considerarsi collegata da un nesso funzionale all’intesa restrittiva della concorrenza anche quando sia stata stipulata al di fuori del periodo 2002–2005, oggetto dell’accertamento dell’Autorità.
In caso affermativo, si domanda se la mera riproduzione di tali clausole nel testo contrattuale sia sufficiente a determinare la nullità, oppure se occorra una prova ulteriore del collegamento tra la singola fideiussione e l’intesa anticoncorrenziale.
- Ambito oggettivo di applicazione
Si domanda se la medesima nullità possa riguardare anche le fideiussioni specifiche, stipulate per singole operazioni e non riconducibili al modello di fideiussione omnibus.
Anche in questo caso, la Corte è chiamata a chiarire se la riproduzione delle clausole censurate sia di per sé sufficiente a far presumere il nesso con l’intesa vietata, o se sia invece necessario fornire un riscontro probatorio ulteriore.
- Effetti sull’art. 1957 c.c. e pagamento a semplice richiesta
Si chiede infine se, una volta dichiarata la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. e ristabilita la disciplina codicistica, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” contenuta nella fideiussione consenta comunque al creditore di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante istanza stragiudiziale, oppure se, al contrario, sia necessario promuovere un’azione giudiziale entro il termine semestrale.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la riproduzione di queste clausole nei contratti di fideiussione determina la loro nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 Legge n. 287/90). Tale nullità è tuttavia parziale, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c., in quanto la fideiussione rimane valida ed efficace per tutto il resto, espungendo unicamente le clausole antitrust censurate.
Nonostante il precedente chiarimento fornito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, che ha affermato il principio della nullità parziale (limitata alle sole clausole anti-concorrenziali), permangono forti contrasti interpretativi tra le Corti di merito e nella stessa giurisprudenza di legittimità su aspetti cruciali. Tali disomogeneità hanno generato una profonda incertezza applicativa e un vasto contenzioso.
La decisione delle Sezioni Unite è attesa con grande interesse e riveste un’importanza sistemica. Il suo obiettivo è fornire una interpretazione uniforme e vincolante, essenziale per definire la portata applicativa dei principi antitrust nel diritto bancario, stabilizzando i rapporti tra banche e fideiussori e riducendo l’attuale, massiccio contenzioso.