Finanziamenti garantiti dallo Stato e riscossione esattoriale
di Avv. Federica Stella

La Cassazione conferma la natura pubblicistica del credito in surroga del Fondo di Garanzia PMI

Cass. civ., Sez. III, ord. 4 marzo 2025, n. 5786

La pronuncia in commento si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità volto a chiarire la natura giuridica del credito vantato dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese a seguito dell’escussione della garanzia prestata in favore degli istituti di credito e della conseguente surrogazione nei diritti del finanziatore. La questione assume rilievo centrale per il sistema bancario in quanto incide direttamente sulle modalità di recupero delle somme erogate dal Fondo e, più in generale, sull’effettività della tutela apprestata allo strumento della garanzia pubblica.

Nel caso esaminato dalla Corte, un finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo PMI e da fideiussioni personali rimaneva insoluto. A fronte dell’inadempimento dell’impresa beneficiaria, la banca procedeva all’escussione della garanzia pubblica e Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, provvedeva al pagamento della quota garantita, surrogandosi nel credito originariamente vantato dall’istituto finanziatore. Il recupero delle somme veniva quindi avviato mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento, senza la previa formazione di un titolo esecutivo giudiziale, scelta contestata dai debitori sul presupposto che il credito azionato avrebbe natura privatistica e, come tale, sarebbe sottratto alla riscossione esattoriale.

La Corte di Cassazione ha rigettato tale impostazione, affermando che il credito sorto in capo al Fondo a seguito dell’escussione della garanzia non può essere ricondotto allo schema del credito di diritto comune derivante dal contratto di finanziamento. La surrogazione, infatti, non si limita a un subentro meramente soggettivo nella posizione della banca, ma determina un mutamento della causa del credito, che diviene funzionale alla reintegrazione di risorse pubbliche destinate a interventi di sostegno al sistema produttivo. In tale prospettiva, il credito del Fondo assume natura pubblicistica e, come tale, è assoggettato al regime privilegiato di riscossione previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999.

La Suprema Corte valorizza il coordinamento sistematico tra la disciplina degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e la normativa sulla riscossione coattiva, richiamando l’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998 e riconducendo l’operatività del Fondo a un disegno unitario volto a garantire la continuità dell’intervento pubblico nel mercato del credito. In quest’ottica, la possibilità di ricorrere alla riscossione esattoriale diretta, senza previa costituzione di un titolo giudiziale, risponde all’esigenza di assicurare un recupero rapido ed efficace delle somme erogate, consentendo al Fondo di riacquisire tempestivamente la provvista necessaria per ulteriori operazioni di garanzia.

Di particolare interesse per gli operatori bancari è la conferma dell’irrilevanza, ai fini della legittimità dell’azione di recupero del Fondo, dell’eventuale pendenza di contenziosi tra la banca e il debitore principale o i garanti. La natura pubblicistica del credito in surroga comporta, infatti, una netta separazione tra il rapporto di finanziamento originario e il successivo diritto restitutorio del Fondo, con conseguente limitazione delle difese opponibili da parte dei debitori e dei fideiussori, circoscritte alle sole ipotesi patologiche riconducibili all’abuso del diritto o all’exceptio doli.

La decisione in esame si colloca in un filone interpretativo ormai consolidato, ulteriormente confermato da recentissimi arresti della medesima Corte, tra cui l’ordinanza n. 9678 del 13 aprile 2025, che ribadisce la natura pubblicistica del credito vantato da MCC e l’assenza di un obbligo di preventiva formazione di un titolo esecutivo giudiziale. Tale continuità giurisprudenziale contribuisce a rafforzare la certezza del quadro normativo di riferimento, offrendo agli intermediari finanziari un importante elemento di stabilità nella valutazione del rischio di credito assistito da garanzia statale.

In conclusione, la pronuncia conferma come la riscossione esattoriale diretta non rappresenti una deroga eccezionale, bensì un meccanismo fisiologico e coerente con la funzione economico–sociale del Fondo di Garanzia PMI. Il riconoscimento della natura pubblicistica del credito in surroga e l’accesso a strumenti di recupero rapidi ed efficienti appaiono essenziali per preservare la capacità operativa del Fondo e, indirettamente, per sostenere la continuità dell’erogazione del credito bancario alle imprese di minori dimensioni, in un contesto macroeconomico caratterizzato da crescente complessità e volatilità.

Pubblicato il

17 / 01 / 2026

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