Come noto, l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i.) ha sancito il passaggio da una logica liquidatoria a una logica di prevenzione e gestione anticipata della crisi. In questo contesto, il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII è uno degli strumenti privilegiati per la ristrutturazione delle esposizioni bancarie, in particolare dei crediti classificati come UTP (Unlikely To Pay). Tuttavia, non mancano spunti per una riflessione rispetto all’esenzione dell’azione revocatoria (art. 165 e 166 c.c.i.i.).
Il piano ex art. 56 c.c.i.i. è uno strumento tipicamente negoziale, non soggetto all’omologazione giudiziale e richiede un’attestazione da parte di un professionista indipendente. Questa caratteristica rappresenta da un lato un vantaggio in termini di rapidità e riservatezza, dall’altro condiziona la fattibilità dell’operazione ad un atto tecnico – l’attestazione – che finisce per assumere un peso decisivo. Pertanto, quando la crisi dell’impresa assume un rilievo prevalentemente finanziario e il ceto creditorio è dominato dalle banche, il piano rischia può rappresentare uno strumento di regolazione quasi bilaterale, con un coinvolgimento marginale degli altri creditori.
Un tema di particolare rilievo riguarda l’interazione con l’art. 166 c.c.i.i., che esclude dalla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo al risanamento. La ratio è evidente: incentivare la ristrutturazione precoce e rendere “sicuri” i flussi finanziari funzionali al risanamento. Tuttavia, sotto il profilo critico, tale esenzione può incidere sensibilmente sulla par condicio creditorum. Pagamenti selettivi a favore delle banche, rafforzamento di garanzie preesistenti o concessione di nuove garanzie reali possono alterare l’equilibrio tra creditori, soprattutto quando il piano precede di poco una successiva liquidazione giudiziale. Il piano attestato, infatti, potrebbe diventare uno strumento per “stabilizzare” temporaneamente la posizione, attraverso moratorie, rimodulazioni o nuova finanza, senza che vi sia una reale prospettiva di risanamento strutturale. In tali scenari, il confine tra operazione di risanamento e manovra meramente dilatoria si assottiglia, e la protezione dalla revocatoria rischia di tradursi in una forma di preferenza di fatto.
Al riguardo, particolare importanza riveste la sentenza n. 3450 dell’11 gennaio 2025, con la quale Corte di Cassazione ha chiarito, con un’importante pronuncia, la nozione di “debito scaduto”. La Corte ha affermato che l’azione revocatoria ex art. 166 c.c.i.i., applicabile alle garanzie prestate per un debito scaduto, si estende anche ai casi in cui le garanzie siano state prestate per un debito inizialmente scaduto ma successivamente rinegoziato tra le parti attraverso un piano di ammortamento. La mera stipula di un piano di rimborso (o di ristrutturazione) tra debitore e creditore non esclude la estinzione del debito; anzi, tale credito non sarebbe più considerato immediatamente esigibile fino alla scadenza del nuovo termine di pagamento concordato.
La protezione non opera in presenza di un piano manifestamente inidoneo o fondato su dati non veritieri. In questi casi il controllo è tipicamente ex post e ancorato a una valutazione ex ante di ragionevolezza. Questo assetto, se da un lato tutela l’affidamento degli operatori, dall’altro rende complesso dimostrare l’inidoneità originaria del piano, soprattutto quando l’insuccesso può derivare da fattori fisiologici di mercato.
La figura dell’attestatore diventa pertanto la vera “garanzia” per i creditori. Il professionista, tuttavia, è nominato dall’imprenditore e opera in un contesto negoziale dominato spesso dalle banche trovandosi a dover esprimere valutazioni complesse. A tal fine si richiama l’attenzione sul fatto che l’attestatore è tenuto a svolgere l’incarico con la diligenza adeguata alla natura dell’attività professionale esercitata e il c.c.i.i. non disciplina espressamente la sua responsabilità civile, che deve, invece, essere ricostruita alla luce delle regole generali sul contratto d’opera professionale. L’attestatore ha l’obbligo di svolgere l’incarico con prudenza e adeguata competenza, offrendo ai creditori e, se del caso, al giudice, una rappresentazione chiara, completa e affidabile della situazione aziendale. L’attestatore, infine, può incorrere in responsabilità penale, così come disciplinata dall’art. 342 c.c.i.i., nei casi di reato di “falso in attestazioni e relazioni” in relazione agli strumenti di regolazione della crisi.
In definitiva, il piano attestato ex art. 56 c.c.i.i. rappresenta uno strumento potente e coerente con la filosofia della prevenzione della crisi, ma la sua interazione con l’esenzione dalla revocatoria solleva tensioni evidenti con il principio della par condicio creditorum. Nella gestione dei crediti UTP, esso può costituire un’efficace leva di risanamento, ma anche un meccanismo suscettibile di utilizzi opportunistici, specie quando la ristrutturazione si risolve in un temporaneo differimento dell’emersione dell’insolvenza. L’equilibrio tra tutela della continuità, stabilità del sistema bancario e protezione del ceto creditorio dipende, in ultima analisi, dalla qualità dell’attestazione, dalla trasparenza delle informazioni e dalla capacità dell’interprete di esercitare un controllo rigoroso sulla reale idoneità del piano.