Nota a Cass. civ., ord. 5 gennaio 2026, n. 251
Con l’ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026 la Corte di Cassazione interviene su una questione da lungo tempo oggetto di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito, concernente l’esatta estensione degli obblighi di rilascio documentale gravanti sugli intermediari bancari e, correlativamente, l’individuazione dei limiti entro cui il cliente possa pretendere la consegna della documentazione contrattuale relativa al rapporto intrattenuto con la banca. La decisione assume particolare rilievo sistematico poiché offre una ricostruzione rigorosa del rapporto
intercorrente tra gli artt. 117 e 119 del Testo Unico Bancario, chiarendone la diversa funzione e negando qualsiasi possibilità di sovrapposizione applicativa tra le due disposizioni.
La controversia trae origine dall’azione promossa da un correntista nei confronti dell’istituto di credito al fine di ottenere copia della documentazione negoziale inerente al rapporto bancario intercorso tra le parti. Il giudizio, definito favorevolmente nei primi due gradi di merito, approdava innanzi alla Suprema Corte a seguito del ricorso proposto dalla banca, la quale censurava l’interpretazione adottata dai giudici territoriali sotto un duplice profilo: da un lato, l’erronea assimilazione tra il diritto previsto dall’art. 119 T.U.B. e l’obbligo di consegna del
contratto disciplinato dall’art. 117 T.U.B.; dall’altro, la non corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, ancorato dalla Corte d’Appello alla cessazione del rapporto anziché alla data di conclusione del contratto.
Nel definire la questione, la Cassazione muove da una rigorosa distinzione funzionale tra documentazione genetica del rapporto e documentazione concernente la sua esecuzione. Secondo il Collegio, l’art. 117 T.U.B. presidia esclusivamente il momento formativo del vincolo negoziale e impone all’intermediario l’obbligo di consegnare al cliente un esemplare del
contratto contestualmente alla sottoscrizione. Tale adempimento esaurisce integralmente il contenuto dell’obbligazione gravante sulla banca, non essendo configurabile un autonomo e permanente dovere di riproduzione o reiterazione della consegna nel corso del rapporto.
Diversa è, invece, la funzione attribuita dall’ordinamento all’art. 119 T.U.B., disposizione diretta a garantire al cliente l’accesso alla documentazione concernente l’operatività del
rapporto e le singole movimentazioni contabilizzate dall’intermediario. In tale ambito rientrano, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, estratti conto, contabili, scalari, prospetti competenze e ogni altro documento funzionale alla ricostruzione dell’andamento
contabile del rapporto. La Corte chiarisce pertanto che il contratto bancario, costituendo il titolo regolatore del rapporto e non una registrazione concernente specifiche operazioni esecutive, rimane ontologicamente estraneo all’ambito applicativo dell’art. 119, comma 4, T.U.B.
L’ordinanza si segnala altresì per l’importante precisazione in ordine al regime prescrizionale dell’azione volta a ottenere la consegna del contratto non ricevuto. La Suprema Corte esclude recisamente che il dies a quo possa coincidere con la chiusura del rapporto, rilevando come tale impostazione derivi da un improprio richiamo ai principi elaborati in materia di ripetizione dell’indebito. L’obbligo di consegna previsto dall’art. 117 T.U.B., infatti, sorge al momento della stipulazione del contratto e da tale momento il cliente è posto nelle condizioni giuridiche di
pretenderne l’adempimento. Ne consegue che il relativo diritto è assoggettato al termine
ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla conclusione del negozio, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Di particolare interesse appare inoltre il raccordo sistematico operato dalla Corte tra il diritto di accesso alla documentazione bancaria e l’obbligo di conservazione delle scritture contabili
previsto dall’art. 2220 c.c. Il limite temporale di dieci anni contemplato dall’art. 119 T.U.B. viene infatti ricondotto alla durata dell’obbligo legale di conservazione della documentazione contabile gravante sull’imprenditore bancario. Tale parallelismo normativo conferma, secondo la Corte, che la disciplina dell’art. 119 T.U.B. è destinata esclusivamente ai documenti inerenti all’attività contabile e alle operazioni registrate nel corso del rapporto, senza poter essere estesa sino a ricomprendere il contratto originario.
La decisione affronta altresì il tema del coordinamento con la normativa speciale dettata a tutela del consumatore, precisando come alcune disposizioni settoriali introducano deroghe al regime ordinario delineato dal Testo Unico Bancario. Vengono richiamati, in particolare, l’art. 126-quinquies T.U.B. in materia di servizi di pagamento e l’art. 67-undecies del Codice del Consumo relativo ai contratti finanziari conclusi a distanza, norme che riconoscono al consumatore il diritto di ottenere in ogni momento copia delle condizioni contrattuali. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tali previsioni non alterano la portata applicativa dell’art. 119 T.U.B., ma costituiscono ipotesi speciali giustificate dall’esigenza di rafforzare la tutela del
contraente debole in specifici settori caratterizzati da peculiari modalità di conclusione ed esecuzione del rapporto.
La pronuncia in esame si colloca dunque all’interno di un orientamento volto a ricondurre
entro limiti determinati il principio di trasparenza bancaria, evitando che esso si traduca in un obbligo indefinito di custodia e riproduzione documentale a carico degli intermediari. Ne emerge una valorizzazione del principio di autoresponsabilità del cliente, sul quale grava l’onere di diligente conservazione della documentazione ricevuta al momento della stipulazione. In tale prospettiva, la Corte supera definitivamente quelle ricostruzioni giurisprudenziali che, facendo leva sui principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, avevano riconosciuto al correntista un diritto sostanzialmente illimitato a ottenere copie della
documentazione negoziale anche a distanza di molti anni dalla conclusione del rapporto.
L’ordinanza n. 251/2026 contribuisce pertanto a definire con maggiore chiarezza il perimetro degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari bancari, riaffermando la distinzione tra documentazione contrattuale e documentazione operativa e restituendo coerenza sistematica alla disciplina della trasparenza bancaria.