Domanda di liquidazione giudiziale e poteri degli amministratori: nessun vincolo formale ex art. 120-bis c.c.i.i.
di Avv. Eugenia Vitellini

Con la sentenza del 25 novembre 2025, n. 30903, la Suprema Corte di Cassazione ha tracciato un netto confine applicativo tra la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento). I giudici di legittimità hanno chiarito i requisiti formali in capo all’organo gestorio e hanno delimitato i confini del sindacato del socio in materia di abuso dello strumento processuale.

Il socio di maggioranza di una società di capitali ha impugnato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale richiesta dagli stessi amministratori della società. Il ricorrente lamentava:

  1. la violazione dell’art. 120-bis c.c.i.i. e dell’art. 40 c.c.i.i., sostenendo che la domanda di liquidazione giudiziale dell’organo gestorio dovesse rispettare i medesimi stringenti requisiti formali previsti per gli strumenti di regolazione della crisi (verbale notarile, comunicazione ai soci e iscrizione nel registro delle imprese).
  2. l’abusività della domanda presentata dagli amministratori senza una previa verifica della possibilità di accedere a strumenti alternativi di regolazione della crisi che avrebbero preservato il valore della partecipazione del socio.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, evidenziando l’insussistenza di un parallelismo formale tra le due fattispecie. Il tenore letterale delle norme esclude l’estensione analogica della disciplina dell’art. 120-bis c.c.i.i. alla liquidazione giudiziale.

«La decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell’art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev’essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev’essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa, che è e resta di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza”.

L’esclusione dell’estensione analogica comporta una netta divaricazione sul piano operativo. Quando l’organo gestorio delibera l’accesso a uno dei diversi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’ordinamento impone il rispetto delle rigide formalità tracciate dall’art. 120-bis c.c.i.i.: la decisione deve necessariamente risultare da un verbale redatto da un notaio, deve essere comunicata ai soci e, infine, va depositata e iscritta presso il registro delle imprese. Al contrario, l’iniziativa diretta all’apertura della liquidazione giudiziale in proprio gode di una sostanziale libertà formale. Per essa non è richiesto l’intervento del notaio, né sussistono obblighi informativi preventivi o successivi verso i soci o doveri di pubblicità camerale della delibera consiliare; l’unico requisito formale e sostanziale risiede nella sottoscrizione dell’istanza da parte dei soggetti dotati di rappresentanza legale della società.

Questa asimmetria normativa produce riflessi decisivi anche sulla stabilità dell’organo di gestione. Nei percorsi di regolazione della crisi, il legislatore ha previsto una specifica tutela per gli amministratori (art. 120-bis, c. 4, c.c.i.i.), stabilendo che la loro revoca da parte dei soci, nelle more tra l’iscrizione della domanda e l’omologazione, sia inefficace se priva di giusta causa. La norma specifica che la presentazione stessa della domanda, in presenza delle condizioni di legge, non costituisce giusta causa e subordina l’efficacia della revoca all’approvazione con decreto del Tribunale delle Imprese. Questo “scudo” protettivo non assiste, invece, gli amministratori che scelgono di presentare istanza di liquidazione giudiziale: in questa ipotesi, l’inapplicabilità dell’art. 120-bis riespande i pieni poteri dell’assemblea dei soci in materia di revoca ordinaria.

L’inapplicabilità dell’art. 120-bis disattiva anche lo “scudo” del quarto comma della medesima norma. Nei casi di accesso agli strumenti negoziali, la revoca degli amministratori è inefficace senza giusta causa (e la presentazione della domanda non costituisce di per sé giusta causa) e richiede il decreto del Tribunale delle Imprese. Tale tutela non assiste gli amministratori che optano direttamente per la liquidazione giudiziale.

Il secondo fulcro della decisione riguarda poi l’abuso dello strumento processuale (richiamando il leading case di Cass. S.U. n. 23726/2007).

La Cassazione ha chiarito che il socio di una società di capitali è portatore di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale; non vanta un interesse proprio e diretto (ex art. 100 c.p.c.) al miglior risultato liquidatorio. Di conseguenza:

  • l’abuso della domanda di liquidazione giudiziale è configurabile solo nei confronti dei creditori se avanzata dagli amministratori al solo scopo di danneggiare la massa tramite una rovinosa liquidazione dei beni.
  • al socio è preclusa la contestazione dell’abuso della domanda: può unicamente impugnare la sentenza di apertura contestando la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della procedura.

Gli Ermellini hanno infine dettato le condizioni tassative (e cumulative) affinché la scelta della liquidazione in danno di uno strumento alternativo conservativo possa teoricamente configurare un abuso verso il socio. Deve emergere che:

  • sussistano con certezza le condizioni per l’ammissione a una procedura alternativa.
  • l’amministratore abbia agito con dolo, pretermettendo intenzionalmente ogni valutazione sul punto.
  • la procedura alternativa avrebbe senz’altro conservato, in tutto o in parte, il valore patrimoniale della partecipazione del socio.

La pronuncia semplifica l’operato degli amministratori e dei loro advisor nelle situazioni di insolvenza irreversibile. Laddove non vi siano margini per soluzioni negoziate, l’accesso alla liquidazione giudiziale in proprio non richiede il formalismo notarile né il passaggio pubblicitario nel Registro Imprese, riducendo tempi e costi di attivazione della tutela del patrimonio. Resta ferma la responsabilità gestoria in caso di dolosa e ingiustificata distruzione del valore della partecipazione azionaria.

La Cassazione conferma che la liquidazione giudiziale in proprio è un atto di gestione pura, privo di vincoli assembleari o notarili, che rientra pienamente nel perimetro decisionale dell’organo amministrativo. Proprio per questa ragione, l’eventuale omissione o l’ingiustificato ritardo nella sua presentazione non troveranno alcuna esimente nella mancata collaborazione dei soci o in lungaggini formali. Di fronte a un’insolvenza conclamata, la tempestiva richiesta di apertura della procedura concorsuale rappresenta per l’amministratore l’unico strumento idoneo a cristallizzare il passivo e a delimitare la propria responsabilità civile.

Pubblicato il

01 / 06 / 2026

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